Sez. L, Sentenza n. 4669 del 10/08/1979 (Rv. 401214 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - DIRITTO DI RISCATTO, NEI CONFRONTI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI, DELLE ANNUALITA DI CONTRIBUZIONE NECESSARIE PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ESERCITABILITA - CONDIZIONI.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - DIRITTO DI RISCATTO, NEI CONFRONTI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI, DELLE ANNUALITA DI CONTRIBUZIONE NECESSARIE PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - ESERCITABILITA - CONDIZIONI.*
Il diritto di riscattare, nei confronti della cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei Geometri, le annualita di contribuzione necessaria per la maturazione del diritto alla pensione, e condizionato, a norma dell'art 36 della legge 4 febbraio 1967 n 37, alla sussistenza del requisito formale dell'iscrizione all'albo professionale dei Geometri e non anche a quello, gia prescritto dall'abrogato art 2 della legge 24 ottobre 1955 n 990, dello effettivo Esercizio dell'attivita professionale durante il periodo corrispondente alle annualita da riscattare. Ne tale diritto trova ostacolo nella sospensione dell'iscrizione per morosita nel pagamento dei contributi, giacche la corresponsione di questi importa la revoca ex tunc della sospensione ed il conseguente ripristino dell'ininterrotta iscrizione (art 2 legge 3 agosto 1949 n 536). (V 2352/75, mass n 376205; (Conf 761/77, mass n 384358).*
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1949 num. 536 art. 2, Legge 24/10/1955 num. 990 art. 2, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)