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Sez. L, Sentenza n. 2352 del 12/06/1975 (Rv. 376205 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI - DIRITTO A PENSIONE - RISCATTO DELLE ANNUALITA NECESSARIE - PRESUPPOSTI - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GEOMETRI - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - ISCRIZIONE CON EFFETTI RETROATTIVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376205-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI - DIRITTO A PENSIONE - RISCATTO DELLE ANNUALITA NECESSARIE - PRESUPPOSTI - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GEOMETRI - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - ISCRIZIONE CON EFFETTI RETROATTIVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Il diritto di esercitare, nei confronti della cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei Geometri, il riscatto delle annualita di contribuzione necessarie per la maturazione del diritto a pensione, previsto dall'art 36 della legge 4 febbraio 1967, n 37, presuppone, oltre all'iscrizione alla cassa ed al raggiungimento dell'eta prescritta, anche l'ininterrotta iscrizione nell'albo dei Geometri per il periodo corrispondente alle annualita da riscattare; la sussistenza di quest'ultimo requisito va accertata in base alle risultanze del provvedimento amministrativo di iscrizione all'albo professionale emesso dal collegio dei Geometri, al quale, come in genere ai consigli ed ai collegi degli ordini professionali, non puo negarsi il potere di disporre l'iscrizione medesima con effetto retroattivo, anche agli indicati fini, in caso di constatata ricorrenza di tutte le relative condizioni da epoca anteriore alla richiesta di iscrizione. (nella specie l'iscrizione all'albo, con effetti retroattivi, era stata disposta dal collegio dei Geometri in favore di un profugo dell'Africa rientrato nel dopoguerra in Italia, con riferimento ad attivita professionale dallo stesso esercitata nella ex-Colonia italiana dell'ERITREA, dietro autorizzazione del governatore di quella Colonia).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 1, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)