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Sez. U, Sentenza n. 12155 del 30/04/2026 (Rv. 677663-03)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla debenza della contribuzione - Accesso al regime sanzionatorio agevolato ex art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 - Presupposto - Previo pagamento della sorte contributiva - Necessità - Mancata fissazione del termine da parte dell’istituto - Possibilità di prescindere dal presupposto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677663-03

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

In tema di omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, l'accesso al regime sanzionatorio agevolato, ex art. 116, comma 10, della l. n. 388 del 2000, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. n. 19 del 2024, convertito dalla l. n. 56 del 2024, è condizionato al previo versamento della contribuzione dovuta anche nel caso in cui l'istituto non abbia espressamente fissato un termine per l'adempimento, dovendosi, in tal caso, applicare in via analogica il termine di trenta giorni dalla denuncia previsto dal comma 8, lett. b), del medesimo art. 116.

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 10, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 CORTE COST., Legge 29/04/2024 num. 56 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)