Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4077 del 01/03/2016 (Rv. 639078 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive - Sanzioni civili - Riduzione ex art. 116, comma 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000 - Presupposti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, di cui all'art. 116, comma 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo, l'integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/2000 num. 388 art. 116 com. 15 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)