Sez. 3, Sentenza n. 296 del 11/10/2005 Cc. (dep. 10/01/2006) Rv. 233188 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Preponderanza dell'elemento aleatorio rispetto alla prova di abilità - Apparecchio elettronico riproducente gioco del poker - Gioco d'azzardo - Sussistenza - Requisito ulteriore - Vincita di un premio in denaro od in altra natura - Necessità.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
Dalla data di entrata vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388, che ha riformulato l'art. 110 del T.U.L.P.S., l'apparecchio elettronico che riproduce il gioco del poker, in quanto connotato da aleatorietà assoluta, è considerato d'azzardo ed è pertanto vietato, purché consenta la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura (ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)