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Sez. 3, Sentenza n. 288 del 26/11/2003 Cc. (dep. 09/01/2004) Rv. 226832 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Videopoker - Nuove disposizioni di cui alla Legge n. 326 del 2003 - Continuità normativa con le pregresse disposizioni - Persistenza della riconducibilità dei videopoker al gioco d'azzardo.
Stato
decisa il 2003-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226832-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici riproducenti il gioco del poker, cosiddetti videopoker, sono riconducibili al gioco d'azzardo anche a seguito delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 39 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con Legge 24 novembre 2003 n. 326, modificatrici dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come già modificato da ultimo dall'art. 22 della Legge 27 dicembre 2002 n. 269, ed in precedenza dall'art. 37 della Legge 23 dicembre 2000 n. 338 (principio affermato in una fattispecie di sequestro dei videogiochi).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)