Sez. L, Sentenza n. 14951 del 01/07/2014 (Rv. 631598 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Azienda sanitaria locale - Direttore generale - Poteri di gestione e di rappresentanza - Sussistenza - Parere del direttore sanitario e del direttore amministrativo - Rilevanza interna - Azioni giudiziarie e resistenza in giudizio - Delibera autorizzativa - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
In tema di azienda sanitaria locale, l'art. 18 della legge reg. Campania 11 marzo 1994, n. 32, attuativo dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che le delibere del direttore generale - cui spetta il potere e la responsabilità di gestione dell'azienda sanitaria - sono adottate previo parere, non vincolante, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, che hanno natura di atti interni. Ne consegue che, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, il direttore generale non ha necessità di una preventiva deliberazione autorizzativa per la proposizione di azioni giudiziarie o per la resistenza in giudizio, dovendosi escludere che un organo rappresentativo monocratico debba stare in giudizio con l'autorizzazione di se stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Campania 11/03/1994 num. 32 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)