Sez. 3, Sentenza n. 3604 del 26/10/1968 (Rv. 336853 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE- INTERESSI EXTRA LEGALI NON CONVENUTI PER ISCRITTO - CORRESPONSIONE - IRRIPETIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE- INTERESSI EXTRA LEGALI NON CONVENUTI PER ISCRITTO - CORRESPONSIONE - IRRIPETIBILITA.*
Colui che ha pagato interessi extralegali non convenuti per iscritto non puo ripetere le somme corrisposte, in quanto in tal modo ha adempiuto una obbligazione naturale. Conseguentemente, chi ha ricevuto le somme puo trattenerle e non puo essere costretto a restituirle. Il creditore puo ottenere coattivamente il pagamento di interessi extralegali solo quando questi siano stati convenuti nella Forma prescritta dalla legge e cioe per iscritto, mentre puo trattenere le somme pagategli al detto titolo, anche in Mancanza di un patto scritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)