Sez. 1, Sentenza n. 1426 del 17/05/1974 (Rv. 369507 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - PATTUIZIONE DI UN SAGGIO SUPERIORE A QUELLO LEGALE - ATTO SCRITTO - NECESSITA - OMISSIONE - RIPETIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - PATTUIZIONE DI UN SAGGIO SUPERIORE A QUELLO LEGALE - ATTO SCRITTO - NECESSITA - OMISSIONE - RIPETIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
La Mancanza dell'atto scritto richiesto dall'art 1284 cod civ per la validita del patto di interessi superiori alla misura legale impedisce al creditore di pretendere gli interessi extralegali, ma non ne consente al debitore, che tuttavia li abbia pagati, la ripetizione, dovendosi il relativo pagamento qualificare come adempimento di obbligazione naturale. (V 1995'73, mass n 365135; 3604'68 mass n 336853).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2034
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)