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Sez. 3, Sentenza n. 797 del 04/05/1965 (Rv. 311521 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNCIA - TERMINI - DECORRENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311521-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNCIA - TERMINI - DECORRENZA - FATTISPECIE.*

In tema di compravendita, agli effetti dell'art. 1495, comma primo cod. civ.- il quale esige che la denunzia dei vizi sia fatta al venditore entro otto giorni dalla scoperta - bisogna distinguere tra vizi apparenti e vizi occulti, a seconda che essi siano obiettivamente riconoscibili ovvero non riconoscibili e non effettivamente riconosciuti al momento della conclusione del contrattò cio importa una diversa decorrenza del termine di denunzia che, per i primi, coincide di solito, con la consegna della merce e per i secondi ha inizio dal giorno in cui essi sono divenuti riconoscibili per il compratore. Tuttavia, se in entrambi i casi il dies a quo deve farsi risalire al momento, in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo all'uopo sufficiente il semplice sospetto, tale certezza va pur sempre intesa come estrinsecazione del vizio nelle sue manifestazioni esteriori e non gia nella sua individuazione causale, poiche ogni altra indagine sulla natura intrinseca di esso- e quindi sulla fondatezza o non dell'Azione di garanzia - e rimessa ad un momento successivo e sara effettuata dalle parti di comune accordo o, eventualmente, in Sede giudiziaria. (V. 2540/63, 3229/62, 2458/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)