Sez. 3, Ordinanza n. 2509 del 17/06/1966 Cc. (dep. 15/07/1966) Rv. 102169 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - NULLITA - DERIVANTE DALLA NULLITA DELLA PERIZIA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI - INFLUENZA SUL RINVIO A GIUDIZIO - ESCLUSIONE - NULLITA DEL SOLO ATTO ISTRUTTORIO.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - NULLITA - DERIVANTE DALLA NULLITA DELLA PERIZIA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI - INFLUENZA SUL RINVIO A GIUDIZIO - ESCLUSIONE - NULLITA DEL SOLO ATTO ISTRUTTORIO.*
La nullita della sentenza istruttoria, per effetto della dichiarata nullita della perizia istruttoria, non segue come un fatto puramente formale, ma e subordinata all'accertamento sui legami sostanziali che devono unire l'atto istruttorio e la decisione istruttoria ai fini della delibazione del rinvio a giudizio. Sicche quando un tale legame manchi - purche gli elementi di cui alla sentenza di rinvio a giudizio non si fondino esclusivamente sui risultati di un determinato accertamento generico - bene la nullita e limitata al solo atto compiuto in violazione con le norme processuali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)