Sez. 3, Sentenza n. 4 del 06/01/1982 (Rv. 417680 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE - TACITA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE - TACITA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Seppure la remissione del debito - non essendo per essa richiesta Forma solenne o formule sacramentali - può esser tacita, tuttavia, in siffatta ipotesi, è necessario un comportamento che manifesti, in modo univoco, la volontà di rinunciare al credito e la cui valutazione, concretandosi in un giudizio di fatto, sfugge al Sindacato di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi di logica e da errori di diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)