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Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006 (Rv. 589401 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE | Remissione - Forma solenne - Necessità - Esclusione - Manifestazione tacita o comportamento concludente - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589401-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE

La remissione del debito non richiede una forma solenne, in difetto di un'espressa previsione normativa, e può quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, purchè siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)