Sez. L, Sentenza n. 2227 del 04/03/1991 (Rv. 471131 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione | Pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado - Proposizione nella fase di gravame - Ammissibilità - Effetti.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione
Le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono trovare ingresso nella stessa fase di gravame, fermo restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e non può essere eseguita prima di quel momento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)