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Sez. 3, Sentenza n. 19299 del 03/10/2005 (Rv. 584417 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado - Proposizione nella fase di gravame - Ammissibilità - Ragioni giustificatrici - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584417-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

Le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono trovare ingresso nella fase di gravame al fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione, in tal senso deponendo sia evidenti ragioni di economia processuale sia l'analogia con quanto stabilito nell'art. 96, comma secondo, e nell'art. 402, comma primo, cod. proc. civ., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria. (Nella specie, il S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata riguardante un processo relativo ad un'azione risarcitoria conseguente a sinistro derivante dalla circolazione stradale in cui il giudice di appello, accertata l'eguale colpa concorrente dei due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e così riformata la sentenza di primo grado che, invece, aveva posto interamente a carico di uno dei due conducenti i danni riportati dal proprietario dell'altro, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla società assicuratrice del veicolo ritenuto danneggiato in via esclusiva per le restituzioni delle somme in eccedenza corrisposte in seguito alla sentenza di primo grado e per effetto della sua provvisoria esecutività o, comunque, di separare la causa relativa a tale domanda riservandone al prosieguo la decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 402 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)