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Sez. 2, Sentenza n. 539 del 23/02/1973 (Rv. 362570 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA TRA ENTE PREVIDENZIALE E DATORE DI LAVORO - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362570-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA TRA ENTE PREVIDENZIALE E DATORE DI LAVORO - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA.*

Nelle controversie previdenziali, in cui tra l' istituto assicuratore ed il datore di lavoro venga in contestazione anche la esistenza del rapporto di lavoro quale presupposto di quello assicurativo, non e necessario estendere il contraddittorio al lavoratore, dovendo il giudice decidere incidenter tantum circa l'esistenza di tale presupposto. (Conf 393/72, mass n 356290; 599/71, mass n 350314).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 459, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)