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Sez. L, Sentenza n. 11426 del 18/06/2004 (Rv. 573730 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Iscrizione nel ruolo esattoriale ex art. 2 d.l. n. 338 del 1989 - Previa notificazione del titolo esecutivo previsto dal quinto comma di detto articolo - Necessità - Esclusione - Notifica della cartella esattoriale - Funzione.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573730-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'iscrizione nel ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, sulla base di uno dei titoli esecutivi previsti dal quinto comma di detto articolo (per il quale sono tali le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti previdenziali in relazione alle quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge agli enti stessi dovuti a norma delle vigenti disposizioni dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani) non richiede la previa notificazione del titolo esecutivo, atteso che le disposizioni per la formazione dei titoli esecutivi dettate dal quarto comma dello stesso art. 2 sono inapplicabili - al pari del visto di esecutorietà dell'intendente di finanza - ad un atto che è già titolo esecutivo in forza di specifica disposizione di legge ed in relazione al quale è prevista solo la notifica della cartella esattoriale, decorrendo da tale notifica il termine di trenta giorni per proporre al giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, l'opposizione prevista dal sesto comma dell'articolo suindicato.

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1989 num. 338 art. 2 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)