Sez. L, Sentenza n. 9119 del 29/08/1995 (Rv. 493789 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE | Opposizione all'ingiunzione dell'I.N.A.I.L. ex R.D. n. 639 del 191 nel periodo di vigenza del D.L. n. 338 del 1989 - Termine di trenta giorni dalla notificazione - Carattere perentorio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE
L'opposizione all'ingiunzione emessa dall'INAIL ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nel periodo di vigenza del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 2 dicembre 1989, n. 389, deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione stessa, atteso che l'art. 2 del menzionato D.L. 338 del 1989, (convalidato per tale parte senza modifiche dalla legge di conversione) nel ribadire la facoltà degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale di avvalersi anche dell'ingiunzione di cui al r.d. 639 del 1910, ha fissato per l'opposizione il suddetto termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione e lo ha dichiarato espressamente perentorio, così dettando una norma che in quanto successiva e speciale prevale su quella di cui all'art. 3 del r.d. 639 del 1910, che stabilendo il medesimo termine non ne prevede tuttavia la perentorietà.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 2 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)