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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8972 del 29/03/2019 (Rv. 653237 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Art. 44 l.fall. - Girata prefallimentare di una cambiale, emessa dal terzo in favore del creditore poi fallito quando era ancora "in bonis" ed onorata dall'emittente con pagamento al giratario dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia del pagamento - Sussiste - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653237-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE

Nel caso di girata prefallimentare di una cambiale emessa dal terzo a favore del creditore poi fallito quando questi era "in bonis", è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., il pagamento al giratario avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che il momento rilevante è quello del pagamento e non della girata in quanto questa non implica l'estinzione dell'obbligazione causale che si verifica solo quando la cambiale sia scaduta ed effettivamente onorata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)