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Sez. U, Sentenza n. 6 del 09/01/1973 (Rv. 361743 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PRETESA RISARCITORIA DA FATTO ILLECITO - FONDAMENTO - VIOLAZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONFIGURABILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - DOMANDE CONNESSE APPARTENENTI ALLA COGNIZIONE DI DIVERSE GIURISDIZIONI - SEPARAZIONE DELLE DOMANDE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361743-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PRETESA RISARCITORIA DA FATTO ILLECITO - FONDAMENTO - VIOLAZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONFIGURABILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - DOMANDE CONNESSE APPARTENENTI ALLA COGNIZIONE DI DIVERSE GIURISDIZIONI - SEPARAZIONE DELLE DOMANDE - LIMITI - FATTISPECIE.*

La pretesa risarcitoria da fatto illecito si configura sempre come attinente a violazione di un diritto soggettivo; ma cio non e sufficiente per affermare che in ogni caso la tutela della detta posizione di diritto soggettivo rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, occorrendo accertare di volta in volta se il diritto di cui si assume la lesione non sia compreso tra quelli per i quali e prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nella ipotesi di domande connesse (appartenenti alla cognizione di diverse giurisdizioni), in difetto di una norma che ne concentri la cognizione in un'unica Competenza giurisdizionale, ciascuna domanda deve essere proposta innanzi al giudice per essa giurisdizionalmente competente. (nella specie, un salariato in pianta stabile con qualifica di bidello, avendo prestato lavoro straordinario per disposizione dell' amministrazione comunale senza percepire la corrispondente retribuzione, aveva proposto una duplice domanda: di risarcimento dei danni per fatto illecito nei confronti del sindaco pro-tempore e di pagamento del compenso dovutogli nei confronti del comune. La Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della prima domanda e del giudice amministrativo sulla seconda).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 4 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)