Sez. U, Sentenza n. 3020 del 10/04/1990 (Rv. 466560 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA A CONSEGUIRE IL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATA NEL SETTIMO GIORNO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL CREDITO RELATIVO E DEGLI INTERESSI - ESTENSIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 370 DEL 1934 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA A CONSEGUIRE IL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATA NEL SETTIMO GIORNO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL CREDITO RELATIVO E DEGLI INTERESSI - ESTENSIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 370 DEL 1934 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La domanda del pubblico dipendente volta a conseguire il compenso per l'attività lavorativa prestata nel settimo giorno, siccome pretesa patrimoniale che ha il suo momento genetico nel rapporto di pubblico impiego e nella responsabilità del datore di lavoro conseguente alla violazione dello specifico Obbligo di concessione del riposo settimanale, è devoluta - indipendentemente sia dalla prospettazione della parte (e, in particolare, dal riferimento al danno per la mancata fruizione di detto riposo) sia dalla questione della natura retributiva o risarcitoria del compenso suindicato - alla giurisdizione del giudice amministrativo, cui appartiene anche la domanda di rivalutazione automatica del credito e degli interessi, mentre è invece devoluta al giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno morale ex artt. 185 cod. pen., 2043 e 2059 cod. civ., che è collegata ad un'ipotesi di responsabilità aquiliana (in relazione alla violazione dell'Obbligo di cui agli artt. 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, penalmente sanzionata dell'art. 27 della stessa legge), essendo esclusa, in difetto di apposita norma, la concentrazione in un'unica Competenza giurisdizionale di domande connesse appartenenti alla cognizione di diverse giurisdizioni. (V 5379/88, mass n 460019; (V 6/73, mass n 361743).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 27, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)