Sez. 3, Sentenza n. 464 del 01/03/1967 (Rv. 326411 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI DERIVANTI DALLO STESSO RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI DERIVANTI DALLO STESSO RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*
Non si versa in ipotesi di compensazione in senso tecnico-giuridico quando i crediti vicendevolmente vantati dalle parti traggono origine dal medesimo rapporto in guisa che nell'ambito delle obbligazioni da questo nascenti occorra procedere soltanto ad un accertamento di partite di dare ed avere ed alla Determinazione del saldo attivo per una parte e passivo per l'altra. (Cfr. 2092-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)