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Sez. 3, Sentenza n. 464 del 01/03/1967 (Rv. 326411 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI DERIVANTI DALLO STESSO RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326411-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI DERIVANTI DALLO STESSO RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*

Non si versa in ipotesi di compensazione in senso tecnico-giuridico quando i crediti vicendevolmente vantati dalle parti traggono origine dal medesimo rapporto in guisa che nell'ambito delle obbligazioni da questo nascenti occorra procedere soltanto ad un accertamento di partite di dare ed avere ed alla Determinazione del saldo attivo per una parte e passivo per l'altra. (Cfr. 2092-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)