Sez. 1, Sentenza n. 2233 del 06/07/1972 (Rv. 359536 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - DIFETTO DI AUTONOMIA DEI CREDITI - COMPENSAZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - DIFETTO DI AUTONOMIA DEI CREDITI - COMPENSAZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*
Perche possa prospettarsi la compensazione (art 1241 cod civ) e sufficiente che fra due soggetti intercorrano rapporti di debito e credito liquidi ed esigibili, cioe che possa riscontrarsi una reciproca, autonoma posizione debitoria e creditoria. Non ha Rilevanza, in proposito, che vi sia identita di titolo da cui le reciproche posizioni debitorie derivino, purche i reciproci crediti siano autonomi e non interdipendenti, con le caratteristiche della liquidita e della esigibilita. Deve pertanto escludersi la compensazione nel caso in cui difetti l'autonomia dei crediti, in quanto le varie posizioni creditorie e debitorie delle parti contrapposte debbano confluire in un'unica situazione debitoria e creditoria, come nel caso di rapporti di conto corrente o comunque di rapporti continuativi che diano luogo a ripetute posizioni creditorie e debitorie. (nella specie, la contribuente aveva agito per ripetizione d'indebito a seguito di decisione amministrativa che aveva dichiarato illegittima una imposizione tributaria e quindi privo di causa l'avvenuto pagamento dell'imposta; mentre la convenuta amministrazione finanziaria, provveduto a nuova liquidazione della stessa imposta nelle forme di legge, aveva eccepito la compensazione del relativo credito. La suprema Corte, nell'enunciare i principi di cui in massima, ha ritenuto erronea la sentenza denunziata che aveva escluso la compensazione sul riflesso di una identita di titolo dei debiti e crediti contrapposti - i quali d'altronde, secondo il SC, trovavano fondamento in titoli diversi e distinti: un pagamento senza causa, il primo, e l'imposizione tributaria, il secondo - ed ha rinviato la causa al giudice di merito per l'accertamento dei requisiti di liquidita o di pronta e facile liquidazione del credito opposto in compensazione, relativamente al quale la contribuente aveva impugnato l'accertamento innanzi alle commissioni tributarie). (V 2019'70, mass n 348102; 530'70, mass n 345581) (V 464'67, mass n 326411; 976'65; 1196'64; 578'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)