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Sez. L, Sentenza n. 6128 del 27/06/1994 (Rv. 487207 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Decadenza ex art. 5, quattordicesimo comma, D.L. n. 463 del 1983 - Operatività - Presupposto - Determinazione delle fasce orarie di reperibilità.
Stato
decisa il 1994-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487207-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

In tema di trattamento economico di malattia, la sanzione prevista dall'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con legge n. 638 del 1983 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1988) opera solo dopo che siano state determinate le fasce orarie di reperibilità mediante il decreto, previsto dal tredicesimo comma dello stesso articolo, con il quale il Ministro del Lavoro, di concerto con quello della Sanità e sentiti la Federazione Nazionale dei medici ed il consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S., stabilisce le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)