Sez. L, Sentenza n. 2390 del 01/03/1995 (Rv. 490850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - VISITE PERSONALI DI CONTROLLO | Obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo - Giustificato motivo di esonero - Estremi - Rilievo oggettivo - Avviso del giustificato motivo del datore di lavoro - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - VISITE PERSONALI DI CONTROLLO
Il "giustificato motivo" di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con la legge 11 novembre 1983 n. 638, non si identifica con lo stato di necessità o con la forza maggiore, ma è integrato anche in presenza di un impegno serio ed apprezzabile, da soddisfare con tempestività ed incompatibile, per ragioni di orario, con il rispetto delle fasce orarie (secondo una valutazione che deve essere compiuta dal giudice di merito e che è incensurabile se motivata in maniera congrua e logica). Tale giustificato motivo ha un rilievo oggettivo al fine impedire la decadenza prevista dalla legge, a prescindere dall'avviso che ne sia dato dal lavoratore al datore di lavoro.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto giustificabile il comportamento del lavoratore che, a seguito di malattia insorta nella notte, si era recato alle ore nove e trenta nell'ambulatorio del medico curante - il cui orario di ambulatorio era dalla nove alle dodici e che dedicava i pomeriggi alle visite domiciliari per i casi più delicati - e vi si era trattenuto anche nel previsto periodo di reperibilità - fascia oraria dalle dieci alle dodici - per aspettare il suo turno. La S.C. ha anche rilevato che il datore di lavoro non aveva indicato come in concreto il lavoratore avrebbe potuto avvisarlo durante tale attesa).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)