Sez. L, Sentenza n. 422 del 18/01/1991 (Rv. 470526 - 01)
Agenzia (contratto di) - Diritto dell'agente - Provvigioni. | In genere - Azione per il pagamento delle provvigioni ed azione per il risarcimento del danno da violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto - Distinzione per causa petendi e per petitum - Conseguenze - Proposizioni in primo grado della prima - Inammissibilità della seconda in secondo grado - Configurabilità.
Agenzia (contratto di) - Diritto dell'agente - Provvigioni.
L'azione diretta ad ottenere il pagamento delle provvigioni maturate nel corso del rapporto di agenzia e quella di risarcimento del danno, fondata sulla violazione, da parte del preponente, dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sono diverse nella causa petendi e nel petitum, sicché l'inammissibilità della seconda in grado di appello non è esclusa dall'avvenuta proposizione della prima nel giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1749, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)