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Sez. L, Sentenza n. 1616 del 28/01/2004 (Rv. 569783 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Convenzione di scioglimento del contratto - Inadempimento del preponente - Domanda dell'agente di risoluzione della convenzione e di risarcimento dei conseguenti danni - Richiesta in appello delle indennità di scioglimento del contratto di agenzia - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569783-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

Ove l'agente abbia dedotto in primo grado l'inadempimento di una convenzione intercorsa con il preponente, intesa a regolare le modalità di scioglimento del contratto di agenzia, ed abbia domandato la risoluzione di tale convenzione e il risarcimento dei conseguenti danni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 437 cod. civ., la domanda formulata in appello volta ad ottenere le indennità previste dall'art. 1751 cod. civ., relative alla cessazione del contratto di agenzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)