Sez. 4, Sentenza n. 4372 del 21/10/2014 Cc. (dep. 29/01/2015) Rv. 263197 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Condizione ostativa al risarcimento - Colpa dell'imputato - Configurabilità - Comportamenti rilevanti - Indicazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della domanda riparatoria in quanto fondata su circostanze escluse dal giudice della cognizione, quali la conoscenza, da parte della richiedente, della presenza di sostanza stupefacente nell'abitazione occupata con il convivente ed il fatto di aver ostacolato l'ingresso degli investigatori).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)