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Sez. 5, Sentenza n. 14457 del 02/02/2011 Ud. (dep. 11/04/2011) Rv. 249934 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI | Acquisizione - Formalità - Inosservanza - Sanzioni - Insussistenza.
Stato
decisa il 2011-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249934-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI

L'inosservanza delle formalità dettate dall'art. 468, comma quarto-bis, cod. proc. pen. per l'acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando l'inammissibilità, prevista dal primo comma del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali, e non potendosi, d'altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all'istituto della nullità, come pure a quello dell'inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)