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Sez. 4, Sentenza n. 7237 del 21/01/2004 Ud. (dep. 19/02/2004) Rv. 227351 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI | Acquisizione - Formalità - Inosservanza - Sanzioni - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227351-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI

L'inosservanza delle formalità dettate dall'art. 468, comma quarto bis, cod. proc. pen., per l'acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando l'inammissibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali, e non potendosi, d'altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all'istituto della nullità, come pure a quello dell'inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente. (Nella fattispecie la Corte ha altresì affermato che il verbale di perizia autoptica - atto di altro procedimento e da acquisire - rientra tra gli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)