Sez. L, Sentenza n. 5902 del 24/05/1991 (Rv. 472357 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni | Lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa - Nozione - Estensione - Fattispecie relativa ad ipoacusia o sordità da rumori per contrasto con motori diesel messi in moto con aria compressa.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni
Nella formulazione del punto 44, lett. l), della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (allegato n. 4 - nel testo di cui al d.p.r. 9 giugno 1975 n. 482 - al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124), che considera malattie professionali l'ipoacusia e la sordità da rumori contratte in "lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa", tale espressione non intende limitare la tutela all'uso dell'attrezzo, arnese o strumento col quale si instauri il contatto uomo-macchina ma intende comprendere anche l'ipotesi in cui la macchina, singolarmente considerata, sia parte di un procedimento o di un macchinario più ampio, più complesso e diversamente azionato nel suo insieme, sicché, in definitiva, la tutela concerne lavorazioni in cui comunque intervenga un utensile ad aria compressa, tanto autonomo quanto parte di un diverso complesso, essendo ciò conforme all'esigenza, propria della "ratio legis", che ad eguale fonte di rumorosità corrisponda uguale protezione della sordità che può derivarne ai lavoratori addetti. (Nella specie, in cui il lavoratore aveva sostenuto di aver contratto l'infermità nel corso dell'attività di direttore di macchine svolta, su di una motonave, a contatto con motori diesel, per la cui messa in moto era però utilizzata l'aria compressa, la S.C., - alla stregua del principio suesposto, di carattere assorbente rispetto alla estensione della tutela assicurativa ad ipotesi non tabellate per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988 - ha cassato l'impugnata decisione, che aveva escluso l'indennizzabilità della malattia sul rilievo della non assimilabilità dei motori diesel a quelli ad aria compressa).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)