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Sez. 2, Sentenza n. 403 del 17/02/1971 (Rv. 350003 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350003-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Nell'accertamento del grado di invalidita pensionabile, il giudice non e vincolato al parere del consulente tecnicò e, tuttavia, indispensabile che del suo dissenso da tale parere egli dia nella sentenza adeguata motivazione. (V 1228'69, mass n 339845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 465

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)