Sez. 5, Sentenza n. 1408 del 24/01/2005 (Rv. 581290 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Redditi dei terreni - Art. 51, secondo comma, lettera c), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Strumentalità dei terreni per l'esercizio dell'impresa - Presunzione assoluta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
Costituiscono redditi d'impresa, a norma della lettera c) del secondo comma dell'art. 51 del t.u.i.r., introdotta dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, ove spettanti ai soggetti ivi indicati, anche i redditi dei terreni. La norma non pone, al riguardo, alcuna presunzione assoluta in ordine alla strumentalità di tali immobili rispetto all'esercizio dell'impresa, ma neppure esclude la possibilità di ritenerla provata in via deduttiva: la valutazione della destinazione in concreto dei terreni all'attività d'impresa appartiene al giudice di merito, e non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 29, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 52 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)