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Sez. 5, Sentenza n. 10663 del 07/07/2003 (Rv. 564858 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Terreni strumentali all'esercizio dell'attività dell'impresa agricola - Reddito dominicale - Tassabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564858-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Non è imponibile ai fini applicativi dell'ILOR, ai sensi degli artt. 24 e 118, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 917 del 1986, ma solo a quelli applicativi del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 95 e 52 e ss. del cit. d.P.R. n. 917, in base al risultato netto del conto profitti e perdite, il reddito dominicale imputabile ai terreni destinati dall'impresa alla produzione di prodotti agricoli, in ragione del carattere strumentale dei fondi destinati all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 40, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986. Infatti, l'art. 51 del cit. d.P.R. n. 917 comprende fra i redditi d'impresa anche quelli provenienti dai terreni, fatta eccezione degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 24, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 52 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)