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Sez. L, Sentenza n. 8312 del 08/07/1992 (Rv. 478087 - 01)

Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Nazionalizzazione - ENEL - Personale | Premio di fedeltà - Premio di anzianità - Rapporto - Inclusione del primo nel trattamento fatto salva quale condizione di migliore favore per i dipendenti delle imprese trasferite all'ENEL - Ammissibilità - Accettazione del contratto collettivo del 1963 facente salvi gli assegni "ad personam" - Presunzioni di rinuncia al premio di fedeltà ex C.C.N.L. A.N.C.E. - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478087-01

Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Nazionalizzazione - ENEL - Personale

La diversità, al di là di affinità nominalistiche, fra il premio di fedeltà - previsto, dall'art. 29 del C.C.N.L. A.N.C.E., per i dipendenti con anzianità effettiva ed ininterrotta di venti anni di servizio - ed il premio di anzianità previsto dall'art. 26 del C.C.N.L. per i dipendenti dell'ENEL 26 giugno 1963 (e stabilito, rispettivamente, in lire cinquantamila o centomila a seconda del compimento di venticinque o trentacinque anni di effettivo servizio) non è di per sè sufficiente per negare che il primo di essi (premio di fedeltà) rientri nel trattamento (dei lavoratori delle imprese trasferite all'ENEL) fatto salvo, quale "condizione di miglior favore", ai sensi dell'art. 13, penultimo comma, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e delle norme transitorie in appendice all'art. 26 del citato contratto del 1963, restando altresì escluso che dall'accettazione di tale contratto, il cui art. 5 ha peraltro fatto salvi gli assegni "ad personam" eventualmente spettanti, possa presumersi una rinuncia dei lavoratori all'anzidetto premio di fedeltà.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 1 CORTE COST., Legge 03/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)