Sez. L - , Sentenza n. 26663 del 22/10/2018 (Rv. 651197 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE | Premio fedeltà previsto da accordi aziendali applicabili ai dipendenti di Unicredit s.p.a. - Condizioni - Effettivo servizio - Congedo facoltativo per maternità - Computo - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE
Nel periodo di "effettivo servizio" previsto dagli accordi aziendali applicabili ai dipendenti di Unicredit s.p.a. per il riconoscimento del "premio fedeltà" va computato il congedo facoltativo per maternità, quale interpretazione delle clausole contrattuali che, non solo non viola i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1369 c.c. ma è l'unica compatibile con il principio di non discriminazione e, come tale, atta ad evitare la nullità delle predette clausole, secondo il disposto dell'art. 1367 c.c.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 3, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 25, Decreto Legisl. 25/01/2010 num. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1367, Direttive del Consiglio CEE 05/07/2006 num. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)