Sez. 1, Sentenza n. 280 del 20/01/1977 (Rv. 383809 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - OMESSO ESAME DI DOCUMENTI OD ERRONEA VALUTAZIONE DI ESSI - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - OMESSO ESAME DI DOCUMENTI OD ERRONEA VALUTAZIONE DI ESSI - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ, consiste in una falsa percezione della realta, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli Atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi Atti e documenti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Tale errore, pertanto, non e ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione fra le parti, le prove documentali prodotte e specificamente indicate, ovvero abbia proceduto ad una erronea ed incompleta valutazione delle medesime, traducendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio, che esorbita dall'ambito dell'impugnazione per revocazione, ed e solo denunciabile con ricorso per Cassazione, nei limiti consentiti dall'art 360 n 5 cod proc civ. (V 3204/75, mass n 377318; (V 2955/75, mass n 377037).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)