Sez. 2, Sentenza n. 3204 del 09/10/1975 (Rv. 377318 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONDIZIONI.*
L'errore, per essere deducibile in Sede di revocazione, deve essere la risultante di una svista percettiva che si presenti con carattere di evidenza, obiettivita e rilevabilita immediata, non deve rappresentare un punto controverso (intendendosi per 'punto controversò quello oggetto di statuizione, anche implicita, sul presupposto di una, anche inespressa, ammissione delle parti) ovvero rappresentarsi come effetto di erronea ed incompleta valutazione delle risultanze probatorie. (V 2955/75, mass n 377037; 1866/75, mass n 375535; (V 50/75, mass n 373186; 2538/73, mass n 365991; (V 1967/71, mass n 323555; 1029/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)