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Sez. L, Sentenza n. 1193 del 18/02/1980 (Rv. 404697 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INDAGINE SULLA SUSSISTENZA DELLA OCCASIONE DI LAVORO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404697-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INDAGINE SULLA SUSSISTENZA DELLA OCCASIONE DI LAVORO - CRITERI - FATTISPECIE.*

La circostanza che un infortunio sia avvenuto non nell'attualita della prestazione lavorativa non esclude l'operativita della prestazione assicurativa quando non risulti certo che il rischio sia stato scelto dal lavoratore volontariamente al di fuori non solo di qualsiasi necessita, ma, altresi, di qualsiasi occasione con l'attivita svolta. Nell'indagine circa la sussistenza dell'occasione di lavoro si devono considerare le esigenze connesse alla organizzazione predisposta dall'imprenditore e alle modalita di esecuzione della prestazione e cosi tener conto della concreta esplicazione dell'attivita, a prescindere cioe dalle singole mansioni contrattualmente attribuite al singolo lavoratore, con la conseguenza che, quando tale occasione di lavoro sussista, non possono fare escludere l'operativita della prestazione assicurativa l'imprudenza o l'imperizia con le quali il lavoratore possa avere eventualmente agito. (nella specie, e stato ritenuto che la pratica invalsa fra i manovali addetti ad una cava, e non concretamente impedita dall'imprenditore, di far esplodere direttamente i congegni rinvenuti fra il materiale da rimuovere, puo essere valutata come una sorta di tolleranza tale da determinare una connessione con il lavoro). (V 492/79, mass n 396610).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)