Sez. L, Sentenza n. 492 del 22/01/1979 (Rv. 396610 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - RISCHIO AMBIENTALE - LAVORATORI COMUNQUE FREQUENTANTI LOCALI CON MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI INDICATI DALLA LEGGE - ASSICURAZIONE - ESTENSIONE - CONCRETO FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE, DEGLI APPARECCHI E DEGLI IMPIANTI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - RISCHIO AMBIENTALE - LAVORATORI COMUNQUE FREQUENTANTI LOCALI CON MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI INDICATI DALLA LEGGE - ASSICURAZIONE - ESTENSIONE - CONCRETO FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE, DEGLI APPARECCHI E DEGLI IMPIANTI - IRRILEVANZA.*
Ai fini del riconoscimento del cosiddetto "rischio ambientale" e, quindi, del conseguente Obbligo assicurativo del datore di lavoro, l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si estende a tutti i lavoratori - prescindendo dalla loro qualifica di operai o di impiegati - che comunque si trovino, per ragioni di lavoro, a dover frequentare i locali in cui vi siano le macchine, gli apparecchi e gli impianti indicati dalla legge (DPR 30 giugno 1965 n 1124), e cio indipendentemente da qualsiasi diretto rapporto con essi a causa delle mansioni dai lavoratori stessi svolte; ne e necessario, poi, che le macchine, gli apparecchi e gli impianti siano concretamente funzionanti nel momento in cui i lavoratori si trovano nei relativi locali, rimanendo pur sempre una potenziale pericolosita di tale congegni tecnici i quali, per le cause piu svariate e non sempre prevedibili, possono venir messi in opera anche nell'assenza del personale ad essi specificamente addetto e, come tale, competente per il relativo controllo. (V 4489/77; (V 3052/77; (V 114/77).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)