Sez. L, Sentenza n. 5223 del 10/05/1991 (Rv. 472090 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi | Diritto del richiedente alla rateazione ex art. 2 della legge n. 29 del 1979 - Dipendenti del Banco di Napoli - Estensione - Collocamento in pensione - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi
In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979 - nel prevedere la possibilità, su domanda, di rateazione (da parte della gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione) della somma (di cui al terzo comma dello stesso articolo) posta a carico del richiedente, nonché la possibilità di recuperare ratealmente sulla pensione il debito residuo alla data di decorrenza della pensione medesima e la salvezza delle condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali - configurano un diritto del richiedente alla rateazione (la cui concessione non è discrezionale o facoltativa) e tale diritto (con riguardo al quale l'ultima delle citate norme esclude, a maggior ragione, anche l'applicabilità di disposizioni delle singole gestioni che non prevedano alcuna rateazione) non può, per i dipendenti del Banco di Napoli, ritenersi modificato o soppresso - quanto, in particolare, alla possibilità di recuperare ratealmente sulla pensione il debito residuo - per il fatto che l'ordinamento di tale ente preveda la rateazione solo in costanza di rapporto di lavoro, escludendola invece nel periodo di pensionamento, e per il fatto che l'art. 4, terzo comma, della successiva legge n. 299 del 1980 richiami, agli effetti della rateazione, le disposizioni dei singoli ordinamenti, dovendo tale norma essere letta non in contrasto ma in armonia con la disciplina dettata dall'art. 2 della precedente legge n. 29 del 1979.
Riferimenti normativi: Legge 27/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/1979 num. 29 art. 5, Legge 07/07/1980 num. 299 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)