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Sez. L, Sentenza n. 10795 del 16/10/1995 (Rv. 494252 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Disciplina ex legge n. 29 del 1979 - Recupero rateale sulla pensione del residuo debito dell' assicurato per il contributo di riscatto - Presupposti - Osservanza dell'obbligo della gestione accentratrice di effettuare le prescritte comunicazioni all'interessato - Funzione - Violazione - Pretesa di detta gestione di far decorrere la rateizzazione dal collocamento in quiescenza dell'interessato - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494252-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di ricongiunzione presso un'unica gestione previdenziale dei periodi di iscrizione nell'a.g.o. secondo le norme della legge 27 febbraio 1979, n.29, la possibilità per la gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione di recuperare ratealmente sulla pensione il residuo debito dell'assicurato per il contributo di riscatto alla data di decorrenza della pensione medesima, presuppone l'osservanza da parte della stessa gestione "accentratrice" dell'obbligo di comunicare all'interessato entro centottanta giorni dalla domanda di questi l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateazioni onde consentirgli di valutare la convenienza della ricongiunzione assicurativa e di accettare irrevocabilmente la proposta, con il pagamento delle prime tre rate, ovvero di rinunziare al beneficio della ricongiunzione. Pertanto qualora la suddetta gestione, contestando infondatamente il diritto dell'assicurato alla rateazione (successivamente riconosciutogli in via giudiziale) ometta di provvedere alle anzidette comunicazioni e non consenta quindi la tempestiva conclusione del procedimento di ricongiunzione dei periodi assicurativi, essa non può pretendere di far decorrere il pagamento rateale del riscatto dalla data del collocamento in quiescenza dell'interessato, (nemmeno imputando "ora per allora" ciascuna rata di contributo a ciascuna rata di pensione) ancorché da tale data decorra la maggior pensione conseguente alla ricongiunzione.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)