Sez. 6 - 2, Sentenza n. 839 del 16/01/2017 (Rv. 642558 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per irragionevole durata del processo – Questione di costituzionalità sollevata in altro giudizio – Esclusione del tempo necessario per la sua risoluzione dal computo di durata del processo presupposto – Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La previsione di cui all’art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui dalla durata del giudizio presupposto deve essere sottratto il lasso di tempo durante il quale questo è rimasto sospeso per essere stata sollevata una questione di legittimità costituzionale, non è estensibile, puramente e semplicemente, ai casi in cui una siffatta questione, sollevata in altro giudizio, sia ritenuta rilevante nel giudizio presupposto, occorrendo, all'uopo, che venga disposta la sospensione di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)