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Sez. 1, Sentenza n. 23055 del 15/11/2010 (Rv. 615815 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n.89 del 2001 - Equa riparazione - Apprezzamento della ragionevole durata del processo - Periodo di sospensione ex art.295 cod. proc. civ. - Computabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2010-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615815-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, il periodo di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. non può essere automaticamente escluso dal relativo calcolo, ma potrà essere considerato una circostanza da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità", di cui all'art. 2 della legge n. 289 del 2001 e, quindi, consentire una deroga generale ai parametri di durata indicati dalla CEDU, giustificandone l'incremento.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)