Sez. 3, Sentenza n. 1171 del 06/05/1966 (Rv. 322344 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PRODUZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO NEI CONFRONTI DI UNA DELLE PARTI - MANCATA INTERRUZIONE - DEDUCIBILITA IN APPELLO AD OPERA DELLE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PRODUZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO NEI CONFRONTI DI UNA DELLE PARTI - MANCATA INTERRUZIONE - DEDUCIBILITA IN APPELLO AD OPERA DELLE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE.*
Le norme sulla interruzione del processo, per morte o perdita della capacita della parte o per morte o impedimento del procuratore, sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti tali eventi si siano verificati, pertanto dell'omessa interruzione del processo e legittimata a dolersi solo la parte che dall'evento puo essere pregiudicata, e gli eredi di essa, ma non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dalla irregolare prosecuzione del processo e, quindi, non possono dedurre la detta omissione come motivo di nullita della sentenza che, cio nonostante, sia stata pronunciata. -nella specie, in un giudizio dinanzi al pretore, il patrocinante di una parte aveva perduto la capacita al patrocinio per decorso del termine di legge. Il processo era, cio nonostante, proseguito ed il pretore aveva pronunciato nel merito. In appello l'altra parte aveva denunciato la omessa interruzione del processo, ma il tribunale aveva rigettato l'appello-. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)