Sez. 3, Sentenza n. 2197 del 27/06/1972 (Rv. 359475 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - CONSEGUENZE - OMESSA INTERRUZIONE - DEDUCIBILITA AD OPERA ESCLUSIVAMENTE DELLA PARTE RAPPRESENTATA DAL PROCURATORE DEFUNTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - CONSEGUENZE - OMESSA INTERRUZIONE - DEDUCIBILITA AD OPERA ESCLUSIVAMENTE DELLA PARTE RAPPRESENTATA DAL PROCURATORE DEFUNTO.*
Se e vero che la morte del procuratore costituito in giudizio comporta l'automatica ed immediata interruzione del processo, tuttavia poiche l'istituto dell'interruzione e preordinato dalla legge a tutela della parte che muore o perda la capacita ed il cui procuratore in giudizio subisca uno degli eventi previsti dall'art 301 cod proc civ, dell'omessa interruzione del processo legittimata a dolersi e solo la parte stessa o gli eredi della medesima, che da tale evento possono subire pregiudizio e non gia le altre parti, le quali, non essendo state pregiudicate dall'irregolare prosecuzione del processo, non possono dedurre la detta omissione come motivo di nullita della sentenza. (Conf 2155'70 mass n 348294; 1171'66 mass n 322344; 1169'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)