Sez. 1, Sentenza n. 12017 del 03/12/1993 (Rv. 484616 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Restituzione dell'imposta | Merci - Importazioni da paesi della C.E.E. e da paesi aderenti all'accordo G.A.T.T. - Diritti doganali versati indebitamente - Rimborso ex art. 29 della legge n. 428 del 1990 - Applicazione retroattiva - Ammissibilità - Diritti doganali - Mancata traslazione - Prova - Soggetto onerato.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Restituzione dell'imposta
Con riguardo ad importazioni di merci sia da paesi della C.E.E., sia da paesi aderenti all'accordo G.A.T.T. reso esecutivo in Italia con legge 5 aprile 1950, n. 295, trova applicazione l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il quale, nella parte in cui prevede il diritto al rimborso di diritti doganali versati indebitamente, perché incompatibili con norme comunitarie, a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, ha efficacia retroattiva - essendo dalla norma stessa espressamente stabilita la sua applicabilità anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge -, e a differenza di quanto stabilito dal previgente art. 19 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, configura la mancata traslazione del tributo non come un elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, il cui esercizio, pertanto, non viene reso eccessivamente difficoltoso, ma come fatto impeditivo del diritto stesso, l'onere della cui prova ricade sull'amministrazione doganale.
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 295, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)