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Sez. 1, Sentenza n. 8045 del 22/07/1995 (Rv. 493396 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Art. 29 legge n. 428 del 1990 - Efficacia retroattiva - Ammissibilità - Mancata traslazione del tributo - Prova - Onere dell'amministrazione doganale.
Stato
decisa il 1995-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493396-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA

L'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel prevedere il diritto al rimborso di diritti doganali versati indebitamente, perché incompatibili con norme comunitarie, a meno che il relativo onere non sia stato trasferito ad altri soggetti, ha efficacia retroattiva - essendo dalla norma stessa stabilita espressamente la sua applicabilità anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge - e, a differenza di quanto stabilito dal previgente art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, configura la mancata traslazione del tributo non come elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, bensì come fatto impeditivo del diritto stesso, l'onere della cui prova ricade sull'amministrazione doganale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)