Sez. 2, Sentenza n. 8807 del 30/05/2003 (Rv. 563812 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE | Muro di cinta - Costruzione in appoggio o in aderenza - Condizioni - Differenze.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 878 secondo comma cod. civ. il vicino può costruire in appoggio al muro di cinta rendendolo comune, purché non sia violata la distanza di tre metri dalla costruzione esistente al di là del muro, costituisce, in tale ipotesi, esercizio legittimo dei poteri inerenti al diritto di proprietà, che altrimenti verrebbe limitato dall'opera del vicino, costruire in aderenza al muro di cinta senza l'obbligo di renderlo comune, obbligo che non è previsto dalla citata norma. Nella specie la Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha ritenuto legittima l'installazione di una parete in "ondolux" realizzata in aderenza al muro di recinzione della confinante proprietà edificato dal vicino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)