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Sez. 2, Sentenza n. 10575 del 25/06/2012 (Rv. 622881 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE | Preesistenza di edificio nel fondo limitrofo posto a distanza inferiore a quella legale fra costruzioni - Edificazione in aderenza a muro di confine - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622881-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE

In tema di distanze legali, la costruzione in aderenza a un muro di confine, ai sensi dell'art. 878, secondo comma, cod. civ., è consentita soltanto ove non preesista all'interno del fondo limitrofo un edificio posto a distanza inferiore a quella che deve per legge intercorrere tra i fabbricati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)